PRATICA FORENSE POST EMERGENZA COVID (dall’11 Maggio in poi)
L’art. 6, comma 3, del D.L. 22/2020 (Convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41) dispone che “Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e’ da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016,n. 70”.
Ciò significa che qualora il praticantato forense ricada nel periodo di sospensione COVID, lo stesso va considerato svolto positivamente a prescindere dal numero di udienze cui si è assistito. Ciò, quindi, può valere anche per due semestri consecutivi se il termine dell’uno e l’inizio dell’altro ricadono nella sospensione COVID (9 marzo – 11 maggio).
Una questione diversa vale per quanti iniziano un semestre successivamente all’11 Maggio, giacché per essi non vi sono sconti sul piano normativo. Tuttavia, è dato di comune esperienza che almeno in questi ultimi due mesi e mezzo l’attività di udienza si è drasticamente ridotta per effetto di molteplici rinvii di udienza o di trattazione scritta dei procedimenti da parte dei giudici.
Ho portato la questione al COA di Palermo, nella seduta del 9 Luglio 2020, al fine di prevedere un ulteriore esonero anche per tale periodo post covid stante la difficoltà obiettiva di partecipare a venti udienze.
Il COA ha deliberato di rinviare la questione al 5.11.2020 al fine di valutare l’andamento dei processi e delle udienze fino a quella data e decidere consequenzialmente.