IN CASSA FORENSE E’ IL MODELLO CHE DETTA LA REGOLA….
“Il Comitato Investimenti è composto dal Presidente della Cassa, da tre membri del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale. Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il responsabile dell’Ufficio Investimenti e responsabile del Controllo del Rischio che ha l’onere di verificare la scelta proposta”.
Enrico Cibati (Responsabile Ufficio Investimenti Cassa Forense) 09.01.2020
Le domande che dovremmo porci in proposito:
1) Può un Presidente in regime di “Prorogatio”, pertanto con poteri limitati alla ordinaria amministrazione, sottoscrivere impegni con i quali investe i contributi degli iscritti?
2) Un nuovo investimento può definirsi atto di ordinaria amministrazione?
3) Se la sottoscrizione del Presidente in regime di “Prorogatio” non fosse riconosciuta come espressione di una potestà legittima, rispetto agli investimenti, quale sarebbe la responsabilità di Cassa verso le Società destinatarie degli investimenti?
4) Quali e quante di queste responsabilità avrebbero una ricaduta, diretta o indiretta, sul patrimonio della Cassa e pertanto degli iscritti?
5) Chi sono i 3 membri del consiglio di amministrazione che fanno parte del “Comitato investimenti”? In base a quali criteri vengono scelti? E che responsabilità assumono verso l’ente?
6) Perchè il regolamento previsto dal d.l. 98/11 in materia di investimenti e conflitti di interesse non è stato ancora pubblicato in G.U.?
Ai Mav l’ardua sentenza…