Bancomat all’Ufficio Notifiche/Esecuzioni e Incarichi mediazioni
Ritengo opportuno informare i colleghi sull’esito dell’ultima seduta del Coa (17.12.2020) con riferimento ai due punti di cui ho chiesto la trattazione.
Per quel che riguarda la possibilità di pagare mediante moneta elettronica (bancomat e carte di credito) negli uffici notifiche ed esecuzioni, il COA ha condiviso la richiesta (peraltro suggeritami da un gentile collega) e stiamo, quindi, provvedendo ad inoltrare una nota per avviare le necessarie interlocuzioni con il Presidente della Corte d’Appello. Vi tengo aggiornati!
Per quanto riguarda modalità e pubblicità incarichi di mediazione, l’organismo sembra condividere l’idea di pubblicare gli incarichi della mediazione. Con riferimento alle modalità di scelta dei mediatori, sembra non condividere la proposta del sorteggio, ma ha preannunciato di stare elaborando una modalità alternativa rispondente, comunque, alle esigenze paritarie e di trasparenza da me sollevate.
Per completezza trascrivo in questa sede la mia richiesta di modifica del regolamento delle mediazioni:
Modifica Vincenzo Sparti Art. 12 Regolamento mediazioni
“Per ciascuna pratica il mediatore è nominato dal responsabile dell’Organismo con sorteggio tra i nominativi dei mediatori che hanno manifestato la propria disponibilità e che risultano iscritti alla sezione I di cui all’art. 9. L’iscrizione in Sezione determina l’immediata partecipazione ai sorteggi.
Il sorteggio, da farsi in ogni caso a porte aperte presso una delle stanze del COA, secondo preventiva calendarizzazione, deve avvenire dinanzi al responsabile Anticorruzione, o, solo in caso di sua assenza dall’impiego, davanti a suo incaricato.
Una volta estratto un nominativo che possa assumere l’incarico, e cioè che non versi in condizioni d’incompatibilità o di contrarietà al Codice Etico allegato al regolamento o che non sia ricusato, lo stesso deve essere, in ossequio al principio della rotazione, eliminato dai successivi sorteggi, fino al completo esaurimento dei nominativi. Esauriti i nomi, potranno essere tutti reinseriti nei sorteggi, sempre che risultino ancora iscritti nella sezione I.
In caso di pratiche di mediazione in serie (vertenti, cioè, su medesime fattispecie, e con identità di almeno una parte), da individuarsi preventivamente rispetto al sorteggio, potrà procedersi all’assegnazione di più pratiche al medesimo mediatore sorteggiato.
In casi straordinari in cui ricorrano eccezionali e motivate ragioni connesse a procedimenti particolarmente complessi o importanti, il Responsabile dell’organismo, previa consultazione degli altri componenti dell’organismo e previo parere positivo del responsabile Anticorruzione, potrà individuare specifici professionisti dotati di rinomata elevata competenza sul tipo di procedimento.
Ove non vi sia alcun mediatore disponibile di quelli indicati nella sezione I, il responsabile dell’Organismo, con le medesime procedure dei commi precedenti, potrà nominare i mediatori della Sezione II indicata nell’art. 9.
E’ consentito l’accordo delle parti della mediazione in ordine alla scelta di un determinato mediatore iscritto nella I o nella II sezione e ciò importa la deroga a tutte le superiori regole di affidamento dell’incarico.“
La versione attuale è la seguente:
Anche su questo vi aggiornerò!